Le nuove disposizioni sul revisore legale
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Si riportano alcune disposizioni significative tratte dal decreto legislativo che ha recepito la Direttiva comunitaria del Controllo legale dei Conti.
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Con le nuove disposizioni per "revisione legale" si intende “la revisione dei conti annuali effettuata in conformità alle disposizioni del decreto legislativo di recepimento o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro”.
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Il Revisore legale in termini dispositivi e operativi:
- rispetta i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal ministero competente.
- deve essere indipendente da questa e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale.
- non effettua la revisione legale dei conti qualora tra la società cliente e il revisore legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.
- non effettua la revisione legale allorche la sua l'indipendenza rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, egli deve adottare misure volte a ridurre tali rischi.
- non effettua la revisione legale ove i rischi siano di tale rilevanza da compromettere la sua indipendenza.
- rispetta i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministero competente.
- esegue la revisione legale in conformità ai principi di revisione (internazionali – ISA) adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/43/CE. Fino all'adozione dei principi internazionali (ISA), la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione (nazionali) elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.
- ha diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.
- riceve i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate e può chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere dirette ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società.
- è responsabile, in solido con gli altri revisori e con gli amministratori, entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato, nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
- è responsabile, in solido con gli altri revisori, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.
- è responsabile entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
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